Albo C.T.U. e Periti

Cos’è

Presso ogni tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (esperti in ambito civile) ed un Albo dei Periti (esperti in ambito penale).

L’Albo è un registro nel quale sono iscritti i nomi di persone esperte, ossia fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l’incarico di effettuare accertamenti di carattere tecnico, stime e valutazioni, utili ai fini del giudizio.

Gli stessi Albi sono suddivisi in categorie.

Fanno parte di quello civile le categorie medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa, della neuro-psichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense; di quello penale: medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.

Gli Albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative agli stessi sono assunte da un Comitato da lui presieduto.

Il Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici (area civile) è composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale designato dal Consiglio dell’Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l’iscrizione.

Il Comitato per la formazione dell'Albo dei Periti (area penale) è composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, dal Presidente dell'Ordine, del Collegio ovvero delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere, ovvero, da loro delegati.

L’attività di vigilanza sull’operato di Consulenti e Periti è esercitata a cura del Presidente del Tribunale e del su citato Comitato che può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo non superiore a un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente o il Perito non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti e/o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

N.B.: ogni Albo è permanente. Il suddetto Comitato provvede periodicamente alla revisione degli Albi eliminando i professionisti per i quali sia venuto meno alcuno dei requisiti previsti o sia sorto un qualche impedimento ad esercitare l’ufficio.

Normativa di riferimento Artt. 61 e segg. c.p.c., artt. 13-24 bis disp. att. c.p.c. (Albo dei Consulenti tecnici in materia civile); art. 67-73 disp. att. c.p.p. e artt. 221 e segg. c.p.p. (Albo dei Periti in materia penale).
Chi può richiederlo

Possono fare richiesta di iscrizione agli Albi coloro che:

  1. sono iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, o Ruoli, o Associazioni professionali;
  2. sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  3. sono di condotta morale specchiata;
  4. sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  5. hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del Tribunale di Messina.

Si precisa che

- relativamente al requisito di cui alla superiore lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo Ordine o Collegio professionale. Per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, il professionista deve essere iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad una delle Associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;

- relativamente al requisito di cui alla superiore lettera b), gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, dall’Associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante;

- relativamente al requisito di cui alla superiore lettera d), la speciale competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, o, alternativamente, quando ricorrono almeno due delle seguenti tre circostanze:

1) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi Ordini, Collegi o Associazioni professionali;

2) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

3) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Per la categoria medico-chirurgica, la speciale competenza tecnica sussiste quando l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni – sempre in modo effettivo e continuativo – decorrenti dal conseguimento del titolo di specializzazione.

Per la specializzazione in medicina legale, la speciale competenza tecnica sussiste ove ricorra almeno una delle circostanze di cui ai superiori punti 1) e 2).

N.B.: è possibile, purché l’istante ne abbia i requisiti, iscriversi ad entrambi gli Albi (Consulenti e Periti) mediante presentazione di due domande distinte e separate (allegati, certificati, documenti, etc. da produrre tutti in duplice copia, una per ogni domanda).

Come si richiede e documenti necessari

Per iscriversi all’Albo dei Consulenti Tecnici - od all’Albo dei Periti - del Giudice è necessario presentare un’istanza in carta bollata rivolta al Presidente del Tribunale nel cui circondario l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale, corredata della seguente documentazione:

  1. dichiarazioni sostitutive delle certificazioni richieste, secondo la modulistica allegata;
  2. curriculum scientifico dettagliato e documenti vari per dimostrare la speciale capacità tecnica e l'esperienza professionale svolta ed acquisita (titoli scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni, etc.)

Soltanto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Comitato, deve essere effettuato il pagamento della tassa di Concessione Governativa.

Per iscriversi a entrambi gli Albi (Ctu – Periti) occorre produrre domande e documentazione separate. Inoltre, si può essere iscritti agli Albi presso un solo Tribunale.

Si ricorda che, nel quadro del processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d’Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (REGINDE) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. Ne consegue che i professionisti non iscritti ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l’Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l’iscrizione al REGINDE) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina “Registro Generale degli Indirizzi Elettronici”.

Successivamente, il Consulente e/o il Perito:

  1. riceve la convocazione per l’affidamento dell’incarico mediante notifica;
  2. presta giuramento, legge i quesiti del Giudice e fissa la data di inizio dei lavori;
  3. compie gli accertamenti e le analisi richiesti;
  4. consegna in cancelleria la relazione tecnica (in questa fase può allegare la richiesta di liquidazione del compenso oltre che delle spese sostenute);
  5. illustra la perizia al Giudice, in udienza e/o in camera di consiglio.

Gli iscritti agli Albi sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio Albo Consulenti e Albo Periti la cessazione dell’attività professionale e gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di riferimenti.

Dove si richiede Ufficio Albo C.T.U. e Periti presso il Tribunale di Messina (Palazzo Piacentini, stanza n. 1 - piano 1, Tel. 090.7766377 / 090.7766157)
Costi

Tassa di € 168,00 sul c.c.p. n.8904 intestato a "Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse e Concessioni Governative per la Sicilia" - causale(o codice Tariffa): 8617 - Iscrizione Albo Ctu / Iscrizione Albo Periti - da effettuarsi entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell'accoglimento dell'Istanza da parte del Comitato per i Consulenti e Periti.

La prova dell'avvenuto versamento dovrà essere depositata presso l'ufficio nel quale l'istanza d'iscrizione è stata depositata.

Marca da bollo da euro 16,00 (per la domanda)

Impugnazioni

Le decisioni del Comitato per la formazione degli Albi dei Ctu e Periti sono reclamabili ai sensi dell’art. 15 disp. att. c.p.c.  e dell’art.72 disp. att. c.p.p.