| Cos’è | È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d’identità valida per l’espatrio) in alcuni particolari casi. E’ necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare, quando: 
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| Normativa di riferimento | Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni | 
| Chi può richiederlo | Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore. | 
| Come si richiede e documenti necessari | Deve essere indirizzata al Giudice Tutelare la richiesta di autorizzazione in carta semplice, con descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l’assenso. Al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo devono essere allegati: 
 È competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso o sulla base di un contraddittorio cartolare. | 
| Dove si richiede | Tribunale del luogo di residenza del minore (Ufficio del Giudice Tutelare) | 
| Costi | 
 Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia) | 
| Modulistica | Modulo 9 |