Divorzio Giudiziale

Cos’è

È l’istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo.

Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi.

Normativa di riferimento L. 1 dicembre 1970, n.898; L. 6 Marzo 1987, n. 74
Chi può richiederlo I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge)
Come si richiede e documenti necessari

Uno dei coniugi chiede (con ricorso) il divorzio giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione legale:

  • l’estratto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); 
  • i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi);
  • la copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.

Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:

  • i codici fiscali;  
  • le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso; 
  • il contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare; 
  • i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; 
  • gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; 
  • la certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).

Il Presidente del Tribunale stabilisce la convocazione di entrambi i coniugi.

Può inoltre adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).

Inoltre, egli nomina un Giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile e la raccolta delle prove necessarie in relazione alle domande delle parti, al termine della quale verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.

I coniugi possono chiedere il divorzio dopo tre anni dalla prima udienza presidenziale di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati).

Dove si richiede Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00
  • Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM
  • Spese per l’assistenza legale