Esecuzioni in forma specifica

Cos’è

Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività che ne costituisce lo specifico oggetto.

I due tipi sono:

  • l’esecuzione per consegna o rilascio, diretta far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile-;
  • l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l’eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.
Normativa di riferimento Artt. 605 e segg. c.p.c
Chi può richiederlo Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal creditore munito di titolo esecutivo.
Come si richiede e documenti necessari

È l’ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio.

Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l’atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.

Costi
  • Contributo Unificato in misura fissa pari a euro 121,00 (salvo esenzioni)
  • Diritti forfettari di notifica di € 27,00