Interruzione volontaria della gravidanza – per minori

Cos’è

La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se:

  • è inopportuno consultare le persone predette;
  • queste rifiutano il consenso;
  • esprimono pareri difformi.
Normativa di riferimento Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
Chi può richiederlo La donna minore di età (inferiore di anni 18)
Come si richiede e documenti necessari

E’ competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.

Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, che si occupa di redigere la richiesta, a cui deve essere allegata:

  • la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
  • il documento di riconoscimento della minore;
  • la relazione del servizio pubblico o del medico.

Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.

Dove si richiede Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, Ufficio del Giudice Tutelare
Costi Esente da Contributo Unificato