Separazione Giudiziale

Cos’è

E' una procedura che consente la separazione dei coniugi quando non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando, a richiederlo, è uno solo di essi e non si può pertanto giungere a una separazione consensuale.

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, ecc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

Normativa di riferimento Art. 706 e segg. c.c.
Chi può richiederlo I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).
Come si richiede e documenti necessari

La separazione giudiziale presenta le medesime modalità di avvio dell’iter previste per la separazione consensuale.

Uno dei coniugi chiede (con ricorso) la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono a uso separazione legale:

  • estratto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); 
  • certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi).

Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:

  • codici fiscali;  
  • ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all’anno in corso; 
  • contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare; 
  • documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; 
  • estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; 
  • certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.). 

Il presidente del Tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione.
Se questa non riesce, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e può inoltre adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).

Inoltre, egli nomina un Giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'Appello potrà essere ricorribile in Cassazione.

La separazione giudiziale termina con una sentenza del Tribunale. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo tre anni dalla prima udienza presidenziale di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati).

All’atto pratico, la separazione non pone fine al matrimonio né fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) producendo conseguenze che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie e tra genitori e figli.

Altri effetti, invece, residuano ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare e istruire la prole).

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli. Resta inteso che dato il carattere transitorio della separazione è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per formalizzare la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

Dalla data dell’udienza devono decorrere tre anni per poter richiedere il divorzio.

 

In assenza di un provvedimento o comunque nel caso i cui i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso a un Giudice, si pone in essere la cosiddetta separazione di fatto. Questa non è necessariamente caratterizzata dalla mancanza di coabitazione, ma sicuramente da un allontanamento sostanziale e da un certo disinteresse per il coniuge. La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale. Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive (tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole"), cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.

L'ordinamento giuridico riconosce, come separazione legale, unicamente le due forme della separazione giudiziale (fondata sull'intollerabilità della convivenza) e della consensuale (fondata sul consenso dei coniugi). Qualora i coniugi riescano a raggiungere un accordo su tutti gli aspetti della separazione, potranno promuovere un giudizio per separazione consensuale.

Dove si richiede Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.