Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l’espatrio

Cos’è

È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d’identità valida per l’espatrio) in alcuni particolari casi. E’ necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare, quando:

  • il passaporto serve a un minorenne, ma non c’è l’assenso di entrambi i genitori;
  • il passaporto serve a un genitore con figli minorenni, ma non c’è l’assenso dell’altro genitore;
  • il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria, ma non c’è l’assenso di chi esercita tale potestà.
Normativa di riferimento Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni
Chi può richiederlo Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore.
Come si richiede e documenti necessari

Deve essere indirizzata al Giudice Tutelare la richiesta di autorizzazione in carta semplice, con descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l’assenso.

Al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo devono essere allegati:

  • verbale di separazione o sentenza di divorzio;
  • ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità).

È competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.

Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso o sulla base di un contraddittorio cartolare.

Dove si richiede Tribunale del luogo di residenza del minore (Ufficio del Giudice Tutelare)
Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00 se la richiesta è per il genitore del minore, esente se la richiesta è per il minore
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)

Modulistica Modulo 9