Contributo unificato atti giudiziari

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

COME MODIFICATO, DA ULTIMO, DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015 N. 156

 

 

  1. giurisdizionali civili
  2. amministrativi
  3. concorsuali
  4. di volontaria giurisdizione

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

  

 

E’ TENUTA AL PAGAMENTO

LA PARTE CHE:

QUANDO:

1) Per prima si costituisce in giudizio

Al momento del deposito in cancelleria

2) Deposita il ricorso introduttivo

Al momento del deposito in cancelleria

3) Fa istanza per l’assegnazione o la vendita nei procedimenti esecutivi

Al momento del deposito in cancelleria

4) La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del valore della causa

Al momento del deposito in cancelleria dell’atto che comporta la modifica del valore della causa

PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO

IMP. €

  • Procedimenti Già esenti dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
  • Procedimenti di rettificazione di stato civile
  • Procedimenti di equa riparazione (L. 89/01)
  • Procedimenti in materia tavolare
  • Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
  • Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. – procedimenti in materia di famiglia o di stato delle persone:
     
    1. Procedimenti di interdizione e inabilitazione (capo II)
    2. Domande per dichiarazione d’assenza o di morte presunta (capo III)
    3. Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV)
    4. Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra coniugi (capo V)
    5. Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole

ZERO

N.B.:

  • In tutte le ipotesi di cui ai punti A) B) e C) che seguono, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono esentati dal contributo, che va prenotato a debito (art. 11)
  • Ogni certificazione richiesta è soggetta all’imposta di bollo ed al pagamento dei
  • Per i procedimenti iscritti prima del 1.3.2002 si applicano le disposizioni precedenti, ovvero ciascuna parte, previa dichiarazione del valore, può versare un importo pari al 50 % del contributo di cui alle tabelle A) B).

 

 

 

A) IMPORTI DA RISCUOTERE NEI PROCEDIMENTI CIVILI (art. co 1)

 

VALORI E TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO

Compresi i seguenti procedimenti già esenti o a contributo fisso

  • Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione
  • Opposizioni ex art. 23 L. 689/81
    • Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo;
    • Impugnazione di delibere condominiali

EURO

a)

(da € 0a € 1.100,00)

Il medesimo importo è previsto per:

  • processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis,
  • per i procedimenti di cui all’art. 711 del Codice di procedura civile (separazioni consensuali)
  • procedimenti di cui all’art. 4, comma 16, della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi congiunti)

43,00

b)

(da 1.101,00 a € 5.200,00)

Il medesimo importo è previsto per

  • processi di volontaria giurisdizione,
  • processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I (separazioni giudiziali) e VI del Codice di procedura civile,
  • processi contenziosi di cui all’art. 4 della legge 1.12.1970 n.898 (divorzi giudiziali)
  • procedimenti in camera di consiglio del tribunale procedure concorsuali

98,00

27,00

c)

(da € 5.201,00 a € 26.000,00)

Il medesimo importo è previsto per

  • Procedimenti giudiziari contenziosi per valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace

237,00

d)

(da € 26.001,00 a € 52.000)

Il medesimo importo è previsto per:

  • Processi di valore indeterminabile

518,00

e)

(da €52.001,00 a € 260.000,00)

759,00

f)

(da € 260.001,00 a € 520.000,00)

1214,00

g)

(da € 520.001,01 in poi)

1686,00

 

 

 

B) IMPORTI DA RISCUOTERE (ART. 13 – 3° comma) –
CONTRIBUTO DIMEZZATO (rispetto allo scaglione di
riferimento

NEI PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI PREVISTI NEL LIBRO IV TITOLO I C.P.C.:

  • Procedimenti per ingiunzione
  • Procedimenti di accertamento tecnico preventivo
  • Procedimenti per convalida di sfratto
  • Procedimenti sommari di cognizione
  • Procedimenti possessori (domanda di reintegrazione e manutenzione nel possesso)
  • Procedimenti cautelari

E

GIUDIZI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

E

PROCEDIMENTI DI SFRATTO PER MOROSITA’
PROCEDIMENTI PER FINITA LOCAZIONE

E

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO O CONCERNENTI RAPPORTI DI
PUBBLICO IMPIEGO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 9, COMMA 1 BIS DEL DPR 115/2002)

 

 

 

C) PROCESSI DI ESECUZIONE

 

Processi di esecuzione immobiliare

€ 278,00

Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore ad € 2.500,00

€ 43,00

Dall’ 11/12/2014 – Istanza per ricerca telematica dei beni da pignorare, ex art. 492 bis c.p.c. Non si applica l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30

D.P.R. 115/2022

€ 43,00

Altri processi esecutivi (metà del C.U. previsto per i processi esecutivi immobiliari)

€ 139,00

Processi di opposizione agli atti esecutivi

€ 168,00

 

 

 

D) FALLIMENTO

 

PROCEDURE CONCORSUALI (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

€ 851,00

€ 27,00

INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO

non dovuto

INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO per i fallimenti “nuovo rito”, cioè dichiarati a partire dal 16.07.2016

 

 

Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede

non dovuto

 

 

 

MODIFICA DELLA DOMANDA - DOMANDA RICONVENZIONALE - CHIAMATA IN CAUSA - INTERVENTO AUTONOMO

 

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta al pagamento del C.U.

La predetta parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

 

 

 

PROCEDIMENTI ex art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del C.U. in base al valore della causa, nonché delle spese forfetizzate ex art. 30 T.U. spese di giustizia (€ 27,00 da applicarsi ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente al 1° gennaio 2014)

Il Ministero della Giustizia, con nota n. 4275 del 28 settembre 2010, ha specificato che:

“Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto (Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento ex art. 23 L. 689/1981) rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall’art. 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di € 1.033, sono soggette al solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha tuttavia modificato l’art. 46 della L. 21 novembre 1991, 374, introducendo il comma 1-bis: “Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono al notificante ai senti delle disposizioni vigenti. (…)

MANCATA INDICAZIONE DI FAX, PEC E C.F. NEL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO

Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi del primo comma dell’art. 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) del Codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del comma 1-bis dell’art. 16 (comunicazioni e notificazioni) del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il C.U. è aumentato della metà.

 

 

 

E) AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.Se è chiesta anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo i previsti scaglioni di valore.

 

SCAGLIONI DI RIFERIMENTO

a) (da € 0a € 1.100,00) 43,00
b) (da 1.101,00 a € 5.200,00) 98,00
c) (da € 5.201,00 a € 26.000,00) 237,00
d) (da € 26.001,00 a € 52.000) 518,00
e) (da €52.001,00 a € 260.000,00) 759,00
f) (da € 260.001,00 a € 520.000,00) 1214,00
g) (da € 520.001,01 in poi) 1686,00

N.B. – il contributo si applica alla costituzione di parte civile solo per le costituzioni depositate dal 01.03.2002