Cos’è | È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi. |
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Normativa di riferimento | Artt. 543 ss. c.p.c. |
Chi può richiederlo | Il creditore munito di titolo esecutivo |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere richiesto all’ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo dove risiede il terzo debitore. Quando l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l’atto di pignoramento verso terzi la stessa provvede alla formazione del relativo fascicolo. Entro il giorno prima dell’udienza il creditore procedente deve depositare:
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Costi |
N.B.: il contributo unificato e la marca da bollo non sono dovuti nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di assegni di mantenimento della prole |