Istanza di fallimento

Cos’è È l’atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.).
Normativa di riferimento R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni.
Chi può richiederlo Il debitore stesso (il legale rappresentante dell’impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l’insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio).
Come si richiede e documenti necessari

Si presenta l'istanza presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, ovvero la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.

Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l’istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.

Nel caso in cui sia l’imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza: 

  • Il documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa;
  • la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
  • i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell’impresa, con ricevuta di avvenuto deposito; 
  • lo stato patrimoniale dell’impresa;
  • l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;
  • il verbale di assemblea;
  • l’eventuale certificato camerale sui protesti.

Se il ricorso è presentato da un creditore, questi dovrà depositare unitamente all'istanza:

  • il codice fiscale e la partita IVA del creditore;
  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
  • le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore.

Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo.

Il giudice fissa l’udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso.

Costi
  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Marca da bollo di € 3,87 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l’attestazione di avvenuto deposito)