Cos’è |
È la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre 90 giorni dalla notifica di pignoramento, pena la sua perdita di efficacia. L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. |
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Normativa di riferimento | Artt. 491 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo | Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo |
Come si richiede e documenti necessari |
L’istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:
L’estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Depositata l’istanza di vendita e la documentazione ipocatastale, il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto scelto dall’elenco dei CTU del Tribunale, che provvederà alla stima dell’immobile. Contestualmente viene nominata la società quale ausiliario del Giudice che assisterà anche il CTU nell’espletamento dell’incarico anche con facoltà di accesso forzoso all’immobile. |
Costi |
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