Pagamento del decreto penale

Cos’è

Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. 

Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.

La pena può essere convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, c.9, del codice della strada per i reati ivi previsti.

Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto (15 giorni dalla notifica se non viene opposto).

Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria + diritti di notifica (€ 5,88); se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.

Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del modello F23, ma si deve essere autorizzati; a tal fine si deve presentare un' istanza:

  • presso l'Ufficio G.I.P. decreti penali, se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica);
  • presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica).
Normativa di riferimento Artt. 459 e segg. c.p.p.
Chi può richiederlo L’imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
Come si richiede e documenti necessari

Decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) a mezzo:

  • ufficio postale;
  • sportello bancario.

NB.: l'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente consegnando  il modello F23 "pagato".

Quindi, al fine di evitare l’avvio della procedura amministrativa per il recupero del credito da parte dello Stato con annesse spese a carico del destinatario della cartella esattoriale, una volta eseguito il pagamento della sanzione con le modalità sopra indicate, è necessario depositare in cancelleria, o trasmettere a mezzo posta ordinaria, l’originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all’interessato (copia del Modello F23 con il timbro della banca/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento). Si consiglia l’utilizzo dell’apposita missiva inserita nella sezione modulistica.

Dove si richiede
  • Presso l'Ufficio G.I.P. decreti penali, se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica);
  • presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica).
Costi Esente da Contributo Unificato
Modulistica

Modulo 4

Modulo 4bis