Trapianto di organi tra esseri viventi

Cos’è

In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.

L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.

L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile.

Normativa di riferimento Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167
Chi può richiederlo Il nullaosta viene rilasciato al donatore
Come si richiede e documenti necessari

La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.

Il Giudice verifica che il donatore sia:

  • maggiorenne;
  • capace di intendere e di volere;
  • a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi;
  • consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;
  • determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.

Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell’organo contenuto nel referto medico collegiale.

Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile)

Dove si richiede Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto
Costi
  • Esente da Contributo Unificato
  • Esente da marca da bollo per diritti forfettari di notifica